

(“Malattie croniche e permessi aggiuntivi, soglia minima di invalidità al 74%”).
1) Nuovi permessi aggiuntivi dal 1° gennaio 2026
– Per i lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia pubblico, la legge n. 106/2025 (art. 2, comma 1) ha introdotto permessi aggiuntivi per:
– visite mediche;
– esami strumentali;
– analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
– cure mediche frequenti.
– Non si tratta di 10 giorni, ma di 10 ore annue di permesso ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa ordinaria e dai CCNL.
2) A chi spettano queste 10 ore aggiuntive
Le 10 ore annue NON spettano a tutti i lavoratori malati, ma solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
– lavoratori/lavoratrici affetti da:
– malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
– malattie invalidanti o croniche, anche rare,
– che comportino un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%;
– lavoratori con figli minorenni affetti dalle stesse patologie e con lo stesso grado di invalidità (almeno 74%).
3) Requisiti documentali
Per poter utilizzare queste 10 ore:
– è necessario che il lavoratore (o il figlio minorenne) abbia già un riconoscimento di invalidità civile almeno pari al 74% per una delle patologie sopra indicate;
– è inoltre richiesta una prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, che attesti la necessità di visite, esami o cure per cui si chiede il permesso (come chiarito dalla circolare INPS n. 152/2025 citata nel testo).
4) Applicazione al caso concreto esaminato nell’articolo
– La lavoratrice in questione ha un’invalidità civile del 60% per diabete mellito di tipo 2 con complicanze moderate.
– Pur trattandosi di patologia invalidante, il requisito di legge non è soddisfatto, perché la norma richiede una invalidità almeno pari al 74%.
– Di conseguenza, con il 60% di invalidità non si ha diritto alle 10 ore annue di permesso aggiuntivo previste dalla legge n. 106/2025.