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CONGEDO PARENTALE

 

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) rafforza in modo significativo le tutele per i genitori lavoratori dipendenti in materia di congedo parentale. Il limite di età del figlio per fruire del congedo viene esteso da 12 a 14 anni, senza modificare la durata complessiva ma aumentando la flessibilità di utilizzo, anche nella fase della preadolescenza. Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992) il prolungamento del congedo parentale è ora riconosciuto fino ai 14 anni, sempre nel limite massimo complessivo di 3 anni, comprensivi del congedo ordinario, con esclusione solo in caso di ricovero a tempo pieno salvo richiesta dei sanitari.

 

Importante anche l’allineamento per adozioni e affidamenti: il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore e può essere fruito entro 14 anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età, con indennità sul medesimo arco temporale. La disciplina conferma inoltre la possibilità di fruizione mensile, giornaliera o oraria, con ampia possibilità di combinare periodi interi e permessi in ore, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e della contrattazione collettiva.

 

Sul piano economico, vengono confermate e potenziate le misure introdotte negli ultimi anni: fino al 14° anno di vita del figlio spettano, a ciascun genitore, 3 mesi indennizzati al 30% non trasferibili, più ulteriori mesi indennizzati (80% o 30%) secondo lo “scaglione” temporale in cui è terminato il congedo obbligatorio di maternità/paternità, con un innalzamento particolarmente favorevole per chi conclude l’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, per i quali sono previsti 3 mesi all’80% entro i 6 anni, oltre a ulteriori mesi al 30%. Rimane la possibilità di copertura al 30% per i mesi eccedenti, fino al limite massimo di 10 o 11 mesi complessivi, se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

 

Complessivamente, la riforma del congedo parentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 rafforza il sostegno alla genitorialità, amplia la finestra temporale di tutela e rende più flessibile l’utilizzo degli istituti a disposizione dei lavoratori dipendenti con figli minori